Sicurezza antincendio nelle piccole attività: obblighi, controlli periodici e responsabilità del titolare
di Redazione
15/10/2026
Provate a entrare in una tabaccheria, in una piccola ferramenta di quartiere o nel retro di una pizzeria al taglio e a cercare con lo sguardo l’estintore. Quasi sempre c’è. È rosso, è appeso a un gancio, magari un po’ impolverato, e ha attaccato al collo un cartellino che nessuno legge da mesi. Il titolare, se glielo chiedete, vi dirà che “lo controllano”, senza ricordare bene chi né quando. Ed è comprensibile, perché tra fornitori, scadenze fiscali, turni e clienti la sicurezza antincendio finisce in fondo alla lista delle preoccupazioni di chi gestisce un’attività con due o tre persone. Il problema è che la legge non la mette affatto in fondo, e quando qualcosa va storto la domanda su chi dovesse occuparsene ha una risposta molto semplice.
Cosa deve fare il titolare: valutazione del rischio e addetti antincendio
Basta avere un dipendente, uno solo, perché scattino gli obblighi del decreto legislativo 81 del 2008, il cosiddetto Testo unico sulla sicurezza. Il datore di lavoro deve valutare i rischi presenti, incendio compreso, e scriverlo nero su bianco nel documento di valutazione. Non serve un trattato. Serve però che quel documento dica qualcosa di sensato sul locale reale: dove si tengono i cartoni, se c’è un forno, una friggitrice, una stampante che resta accesa la notte, quante persone possono trovarsi lì dentro nell’ora di punta e da quale porta uscirebbero.
Nel 2021 sono arrivati tre decreti ministeriali che hanno mandato in pensione le regole del 1998, rimaste in vigore per più di vent’anni. Uno disciplina i controlli e la manutenzione dei presidi antincendio, un altro la gestione delle emergenze e la formazione, il terzo (quello che gli addetti ai lavori chiamano minicodice) i criteri per le attività a basso rischio, che poi sono la stragrande maggioranza dei negozi e degli uffici. Tradotto in pratica: qualcuno in azienda deve essere nominato addetto antincendio, deve aver fatto il corso previsto per il livello di rischio dell’attività e deve aggiornarsi periodicamente. Nelle realtà più piccole quel qualcuno è quasi sempre il titolare in persona, che si ritrova così a fare da datore di lavoro, da responsabile e da addetto nello stesso momento. Oltre certe soglie di lavoratori o di pubblico serve anche un piano di emergenza scritto; sotto quelle soglie bastano procedure più semplici, ma comunque messe per iscritto e conosciute da chi lavora lì.
Estintori: sorveglianza, controllo semestrale e registro
Sugli estintori portatili la confusione è parecchia, anche perché la norma tecnica che li riguarda, la UNI 9994-1, parla di attività diverse che nel linguaggio comune finiscono tutte sotto la parola “controllo”. C’è anzitutto la sorveglianza, che può farla chiunque in negozio: guardare che l’estintore sia al suo posto e raggiungibile, che il cartello sopra si veda, che la spina di sicurezza abbia ancora il sigillo, che la lancetta del manometro stia nella zona verde. Dieci secondi. È la parte più facile, e proprio per questo la più trascurata.
Poi c’è il controllo periodico semestrale, che invece non si può fare da soli. Va affidato a un tecnico manutentore qualificato, figura che i decreti del 2021 hanno inquadrato con requisiti precisi di formazione e abilitazione. Più in là nel tempo arrivano revisione e collaudo, con scadenze che cambiano a seconda che dentro ci sia polvere, anidride carbonica o schiuma. Chi non ha voglia di perdersi nei testi normativi può partire da materiali divulgativi chiari, come i consigli di Cristoffanini per la manutenzione degli estintori, che aiutano a distinguere cosa spetta al titolare e cosa al tecnico, e a non confondere la data scritta sul cartellino con quella della revisione.
Tutto quanto, sorveglianza compresa, va annotato nel registro dei controlli. Sembra burocrazia, e in parte lo è. Ma è anche la prima cosa che chiede un ispettore, e una delle irregolarità che si trovano più spesso: cartellini aggiornati e registro fermo a due anni prima, oppure il contrario. Seguono, nella classifica degli errori, gli estintori nascosti dietro una pila di scatoloni, quelli spostati “temporaneamente” nel magazzino e mai riportati indietro, quelli sistemati lontanissimo dal punto in cui un incendio avrebbe più probabilità di partire.
Sanzioni, incendi e assicurazione: dove pesano davvero le omissioni
Qui il tono cambia, e non per allarmismo. Le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro sono in larga parte reati contravvenzionali, punibili con arresto o ammenda: mancata valutazione dei rischi, addetti non designati o non formati, presidi senza manutenzione. A controllare possono essere i servizi di prevenzione delle Asl, l’Ispettorato del lavoro, i Vigili del fuoco. Spesso la vicenda si chiude con una prescrizione, cioè l’ordine di mettersi in regola entro un termine, e il pagamento di una somma ridotta. Fastidioso, costoso, ma gestibile.
Molto meno gestibile è lo scenario in cui l’incendio scoppia davvero. Un estintore scarico, scaduto o irraggiungibile, un collaboratore che non sa come si toglie la spina di sicurezza, una porta di emergenza bloccata da un bancale: in quel momento le omissioni smettono di essere carte non compilate e diventano elementi di una responsabilità che, se qualcuno si fa male, può arrivare alle lesioni colpose o peggio. E poi c’è la polizza incendio, che in molti contratti è subordinata al rispetto delle norme di prevenzione. Il perito dell’assicurazione, dopo un sinistro, guarda esattamente quello che guarderebbe un ispettore, registro compreso. Per un’impresa piccola, dove i soldi dell’attività e quelli di casa tendono a confondersi, un indennizzo contestato può pesare più dell’incendio stesso.